Approfondimento

Carta d’identità di una Sentenza Costituzionale: la n. 275/2016

Carta d'identità di una Sentenza Costituzionale: la n. 275/2016

Abbiamo già scritto riguardo la sentenza storica della Corte Costituzionale, sottolineandone le potenzialità in termini di rottura con il dogma del pareggio di bilancio. Ne riparliamo oggi, proponendo un’analisi tecnica, affinché sia mantenuta sempre viva l’attenzione sul tema del conflitto tra i Trattati europei ed i valori della nostra Costituzione.

(la Redazione)


Riprendiamo la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 19 ottobre 2016, che ha visto coinvolte, da un lato, la Provincia di Pescara e, dall’altro lato, la Regione Abruzzo.

Facciamo, però, un passo indietro: come si è arrivati a questa pronuncia?

Non tutti sanno che, affinché si innesti un procedimento dinnanzi alla Corte Costituzionale, occorre che un Giudice, nel corso di un processo, sollevi una questione di legittimità costituzionale.

Significa che il Giudice dubita che una norma, necessaria per risolvere la causa, confligga con la Costituzione e, pertanto, con un provvedimento ad hoc, detto tecnicamente “ordinanza di rimessione”, solleva la questione di legittimità dinnanzi alla Corte, sospendendo il processo.

Nel caso in questione il Giudice è stato il TAR Abruzzo, ossia il Tribunale Amministrativo Regionale che, il 19 marzo del 2014, ha impugnato l’articolo 6 comma 2 bis della Legge regionale n. 78/1978 “INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO” aggiunto dalla Legge regionale n. 15 del 2004 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2004”.

Questo articolo prevedeva che la Giunta regionale garantisse un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province per organizzare il trasporto degli studenti con disabilità solo nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa.

Più semplicemente, la Regione Abruzzo avrebbe co-finanziato il servizio di trasporto degli studenti con disabilità solo nel caso in cui ci fosse stata disponibilità economica. In caso di mancata disponibilità finanziaria si sarebbe messa in dubbio l’erogazione di un servizio fondamentale a favore della collettività.

L’inciso sopra riportato, “solo nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”, è stato dunque impugnato dal TAR perché ritenuto “confliggente” con ben 2 PARAMETRI di COSTITUZIONALITÀ:

  1. l’art 38 della Costituzione, che consacra il Diritto allo studio;
  2. l’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio, eccependo a propria difesa l’articolo 81 della Costituzione Italiana, che sancisce il pareggio di bilancio.

Orbene, che cosa ha risposto la Corte Costituzionale?

La questione del mancato rispetto della Costituzione è stata ritenuta fondata e, quindi, la Corte è entrata nel merito delineando 2 principi essenziali e molto attuali:

  1. Innanzitutto, i diritti fondamentali, come il diritto allo studio, consacrati nella Carta costituzionale e, in questo caso, tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, NON SONO COMPRIMIBILI, ovvero NON possono essere “compressi e sacrificati” in nome del risparmio, dei tagli alla spesa, del pareggio di bilancio.Una questione estremamente attuale.In pratica, le scelte finanziarie NON possono comportare un’illegittima compressione del diritto allo studio degli studenti con disabilità, “la cui effettività NON può essere finanziariamente condizionata”. Si badi bene che la Corte NON ha condiviso “la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili”. Né ha condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria.

    “A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni con disabilità non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”

  2. In secondo luogo, la Corte Costituzionale ha dichiarato che nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi»”. In pratica, la Corte NON incontra limiti e ben può pronunciarsi relativamente alla Finanza… “ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990).”.

Sapete cosa significa tutto ciò? Si tratta di una sentenza veramente molto importante, ma è passata in sordina ai telegiornali. Nessuno ha aperto una riflessione sulla portata di questa sentenza! Se pensiamo al mantra quotidiano che ci hanno propinato e che noi abbiamo bevuto come Verità assoluta e indiscutibile, ovvero che l’austerità e i tagli alla Spesa Pubblica “sono una cosa buona e giusta”… Ebbene, alla luce di questa decisione… essi altro non sono che INCOSTITUZIONALI… e lo ribadisco: “INCOSTITUZIONALI”, “ILLEGITTIMI”! Perché?

I numeri sono soltanto numeri e NON possono, anzi NON devono comportare la compressione e l’annullamento di diritti e di tutti i servizi sociali e pubblici connessi che solo lo Stato, uno Stato sovrano, è TENUTO ad erogare nei confronti dei propri Cittadini! Quindi i tagli alla scuola e i tagli alla sanità, ahimè attualissimi… vanno contro la Costituzione e vanno contro di noi!

Quindi, confido nella sensibilità di qualche Giudice acuto e illuminato che possa sollevare questioni di legittimità costituzionale proprio alla luce di questa pronuncia e relativamente alle questioni finanziarie che hanno, come una mannaia, colpito e reciso il bacino di servizi sociali e pubblici resi a favore della collettività!

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».


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